Per l’ennesima volta il Presidente Chiodi chiede di rinviare l’esame del provvedimento relativo al metanodotto SNAM. Credo si tratti della quarta volta che Chiodi chiede di rinviare per approfondimenti. Ricordo che il sottoscritto presenta emendamenti sostanzialmente identici alla norma all’esame ieri del Consiglio. Ogni volta Chiodi ha chiesto un rinvio per approfondimenti. L’ultima volta, in occasione dell’approvazione della nuova legge sul “petrolio” il Presidente ci ha chiesto di trasformare l’emendamento “no tubo” in un progetto di legge ad hoc. Cosa che abbiamo prontamente fatto raccogliendo le firme di adesione anche di componenti della maggioranza.  La legge è stata oggetto di audizioni in commissione e di ampia discussione per poi essere licenziata all’unanimità . Arrivati in Consiglio ci siamo ritrovati di fronte al condueto stop da parte di Chiodi a cui si è allineata la maggioranza senza che i consiglieri della provincia dell’Aquila facessero particolari scintille. Da segnalare l’assenza del neoassessore Giuliante che pure aveva detto di sostenere il progetto di legge.
Dunque la maggioranza su richiesta del capogruppo Venturoni ha posto ai voti il rinvio della legge a tempi migliori.
La cosa non ci stupisce, amche perchè avevamo notato la vistosa assenza del centrodestra all’affollatissima assemblea tenutasi venerdì scorso a Sulmona.
D’altronde non c’è da stupirsi considerato che il centrodestra non ha trovato il coraggio di votare una innocua risoluzione contro l’eventuale realizzazione di centrali nucleari in Abruzzo!
Quello che è intollerabile è che Chiodi dichiari in Consiglio cose non vere e anche offensive .
Chiodi ha parlato di “improvvisazione” quando è lui a non aver approfondito la questione arrivando a dire la baggianata che il provvedimento mancava dell’analisi da parte dell’ufficio legislativo su eventuali conflitti di costituzionalità con il governo.
Purtroppo per Chiodi le bugie hanno le gambe corte e, come potrete leggere più giù, il provvedimento era corredato da scheda legislativa degli uffici.
La realtà è che Chiodi non vuole in nessun modo disturbare il governo e tantomeno dispiacere a Confindustria.
Poteva senza ipocrisia dire chiaramente che è contro qualsiasi provvedimento che possa stoppare anche momentaneamente il tubo SNAM invece di dire bugie in Consiglio.
 Inviterei il presidente a evitare autogol di questo genere che nuocciono alla sua già scarsa credibilità e a non consultarsi soltanto con il suo capogruppo e sodale teramano Venturoni la cui prosopopea è pari soltanto alla impreparazione sui provvedimenti che arrivano in aula.
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Maurizio Acerbo, consigliere regionale PRC
ECCOVIÂ LA SCHEDA LEGISLATIVA CHE SECONDO CHIODI NON C’ERA:
Consiglio Regionale _____________ Direzione Affari della Presidenza e Legislativi Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e Studi  |
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Scheda per l’istruttoria legislativa relativa a Progetto di legge n. 240/2011 d’iniziativa della Giunta regionale recante Integrazioni alla L.R. 18 dicembre 2009 n. 32 avente ad oggetto “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale†|
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DATI IDENTIFICATIVI DEL PROVVEDIMENTO |
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numero atto |
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titolo |
Integrazioni alla L.R. 18 dicembre 2009 n. 32 avente ad oggetto “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale†|
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iniziativa |
Consigliere regionale Acerbo ed altri |
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settore d’intervento |
Energia, Governo del territorio, ambiente |
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numero di articoli |
2 |
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date: |
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– presentazione o trasmissione |
13.01.2011 |
– assegnazione |
18.01.2011 |
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commissioni competenti |
Seconda |
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pareri previsti |
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CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO |
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 1. |
Obiettivi. |
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La proposta intende integrare la L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionaleâ€, aggiungendo l’art. 2 bis in materia di oleodotti e gasdotti. |
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ELEMENTI PER L’ISTRUTTORIA LEGISLATIVA |
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2. |
Necessità dell’intervento con legge. |
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L’intervento con legge appare necessario per perseguire l’obiettivo di cui al punto 1. |
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 3. |
Rapporti con l’ordinamento regionale. |
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Il progetto di legge si pone in rapporto diretto con le seguenti leggi regionali: • L.R. 10 marzo 2008, n. 2 “Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina†• L.R. 15 ottobre 2008, n.14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n.2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina)â€; • L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla l.r. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)). In particolare la proposta normativa, come sopra anticipato, aggiunge l’art. 2 bis alla citata L.R. n. 32/2009, dichiarando incompatibile la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 mm. e la lunghezza superiore a 40 km. nelle aree di cui al comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2/2008 (trattasi delle aree naturali protette, delle aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale, dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed altri siti di interesse naturalistico, delle aree sismiche classificate di prima categoria), nonché nelle aree sismiche classificate di seconda categoria. |
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 4. |
Confronto con la normativa delle altre Regioni. |
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Si segnalano le seguenti leggi regionali: § L.R. Emilia Romagna 23-12-2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energiaâ€, con la quale “ La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell’Unione europea, disciplina gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell’ambienteâ€; § L.R. Basilicata 19-1-2010 n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – L.R. n. 9/2007â€, che all’art. 1.3. attribuisce alle funzioni di competenza regionale la costruzione e l’esercizio delle reti di oleodotti e gasdotti di interesse regionale; § L.R. Liguria 29-5-2007 n. 22 “Norme in materia di energiaâ€, che all’art. 8 prevede che sono di competenza delle Province “il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro variantiâ€; § L.R. Sardegna 12-6-2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti localiâ€, che all’art. 21 attribuisce alle province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, “l’adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimentoâ€. Da ultimo, si segnala che la gran parte delle Regioni italiane assoggettano la realizzazione di oleodotti e gasdotti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). |
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 5. |
Rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e rapporti con la legislazione Nazionale. |
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In riferimento ai rapporti con l’ordinamento nazionale e costituzionale, si segnala che la materia trattata dal p.d.l., sebbene abbia attinenza con la materia della “tutela dell’ambiente†di competenza legislativa statale esclusiva, può, tuttavia, essere inquadrata ai sensi dell’art.117 Cost., terzo comma, nell’ambito della “valorizzazione dei beni ambientaliâ€, del “governo del territorioâ€, della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia†con la conseguente legittimazione della Regione ad un intervento normativo di tipo concorrente. In ambito nazionale, la disciplina fondamentale di riferimento è contenuta nella L. n. 239/2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energiaâ€, la quale enuncia i principi fondamentali in materia energetica, derivanti dall’ordinamento comunitario e volti ad assicurare la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per garantire l’unità giuridica ed economica dello Stato. In base all’art.1, comma 8, lett. b), n. 2) della L. 239/2004, rientra nella competenza statale “l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdottiâ€, nonché “l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodottiâ€. Peraltro, l’art. 29 del D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59â€, espressamente riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti le “reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdottiâ€. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 30 del citato decreto, “sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all’elettricità , all’energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell’articolo 31â€. Nella fattispecie in esame, quindi, sono di competenza regionale la costruzione e l’esercizio delle reti di oleodotti e gasdotti di interesse regionale. |
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 6. |
Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale. |
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La Corte costituzionale si è più volte espressa in merito al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia. In particolare, si segnala la sent. n. 246 del 28.6.2006, nella quale la Corte ha stabilito che “1. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, Regione Emilia-Romagna, censurato in riferimento all’art. 117 Cost., commi secondo, lettera s), e terzo. La norma impugnata, che individua gli obiettivi che la Regione intende porre a fondamento della programmazione degli interventi di competenza propria e degli enti locali in materia di energia, si inserisce nel quadro della disciplina dell’energia che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., è attribuita alla potestà legislativa concorrente, e, se pur individua fra i suddetti obiettivi quello di ridurre le emissioni inquinanti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, non invade l’ambito di competenza riservato al legislatore statale dall’art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), né viola alcun principio fondamentale, poiché non deroga agli “standard” di protezione minima degli equilibri ambientali stabiliti dallo Stato.†Da ultimo, al contrario con sent. n. 282 del 29.10.2009 la Corte ha stabilito che “E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 2, comma 1, lettera m), della L.R. n. 15 del 2008, regione Molise, in quanto il divieto di installazione degli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale, contrasta con le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004 – operanti quali principi fondamentali nella materia concorrente della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” – che demandano allo Stato l’autorizzazione all’installazione di impianti off-shore e l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti all’utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.â€; con sent. n. 119 del 22.3.2010, la stessa Corte ha stabilito che “L’art. 2, c. 1 e 2 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31, Puglia “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale” è illegittimo in quanto vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del territorio regionale (zone agricole considerate di particolare pregio, anche individuate dai Comuni; siti della Rete Natura 2000, di importanza comunitaria e di protezione speciale; aree protette nazionali e regionali, oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale)â€. |
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 7. |
Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali e con i principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. |
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La proposta di legge non incide nell’ambito di funzioni e compiti degli enti locali. |
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 8. |
Rapporti con la normativa comunitaria. |
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Si segnala la Dec. 23-9-1997 n. 98/181/CE/CECA/Euratom “Decisione del Consiglio e della Commissione concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell’energia e del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlatiâ€. |
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 9. |
Adempimenti previsti dal progetto. |
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La proposta di legge non prevede particolari adempimenti. |
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10. |
Norma finanziaria. |
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La proposta normativa non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. |
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REGOLE PER LA FORMULAZIONE DEI TESTI NORMATIVI |
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11. |
Osservazioni sulla formulazione del testo. |
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Sotto il profilo della formulazione del testo, si fa presente che il testo normativo appare in generale conforme alle regole contenute nel Manuale approvato dal Consiglio regionale con delibera del 29 giugno 2004 verbale 136/10, salvo alcune osservazioni di seguito riportate: § con riferimento al titolo del p.d.l. – Modifiche della L.R. 18 dicembre 2009 n. 32 avente ad oggetto “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionaleâ€-, si osserva che la L.R. n. 32/2009 non reca nel titolo “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionaleâ€, bensì “Modifiche alla l.r. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)â€. Pertanto, si suggerisce di modificare il titolo della proposta citando correttamente il titolo della legge oggetto di integrazione; § all’art. 1 del p.d.l., si suggerisce una più corretta formula di modifica testuale, come da proposta di revisione del testo di seguito riportata; § per esigenze di omogeneità di linguaggio, si suggerisce di utilizzare nel dettato normativo la medesima espressione utilizzata nell’art. 1 della L.R. n. 2/2008, così come novellato dalla L.R. n. 48/2010 (che non ha costituito oggetto di impugnativa ad opera del Governo) con riferimento alla localizzazione di ogni opera relativa ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi: “(…) la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 mm. e lunghezza superiore a 40 Km. presenta profili di incompatibilità nelle aree di cui al comma 2, nonché nelle zone sismiche di seconda categoria in attuazione della normativa statale vigente in materiaâ€; § all’art. 1 del p.d.l., laddove si parla di aree di cui al comma 2, per esigenze di chiarezza del dettato normativo, è opportuno specificare anche l’articolo e la legge di riferimento: comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2/2008. |
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12. |
Riformulazione del testo da parte del Servizio Legislativo. |
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Alla luce delle osservazioni sopra esposte, si suggerisce la riformulazione del testo, con le modifiche evidenziate in neretto, in allegato alla presente scheda. |
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OSSERVAZIONI |
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13. |
Note. |
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Il Servizio resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento. |
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IL FUNZIONARIO |
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IL DIRIGENTE |
Dott.ssa Anna Caporale |
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Dott. Giovanni Giardino |
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Testo del Proponente  |
Proposta revisione testo |
 Integrazione alla L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 avente ad oggetto: Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale |
 Integrazione alla L.R. 18 dicembre 2009, n. 32: “Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)” |
Art. 1 |
Idem |
    Alla L.R. 18 dicembre 2009, n. 32 avente ad oggetto: Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina), aggiungere il seguente articolo 2bis: |
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 32, recante “Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina)”, è inserito il seguente: |
 Art. 2bis |
 “Art. 2 bis |
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 10 marzo 2008 n. 2 e ss.mm.ii., nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa con la Conferenza unificata prevista dall’art. 1, comma 8, lett. b), n.2 e lett. c), n. 6, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii., nonché dell’intesa Stato-Regione ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 18 aprile 1994, n. 383 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse stataleâ€, nelle aree di cui al comma 2 è incompatibile la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 mm. e lunghezza superiore a 40 km. Tale incompatibilità si estende anche alle zone sismiche di seconda categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia. |
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. n. 2 del 2008 […], nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa con la Conferenza unificata prevista dall’articolo 1, comma 8, lettera b), n.2 e lettera c), n. 6 della l. n. 239 del 2004 […], nonché dell’intesa Stato-Regione ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), nelle aree di cui all’art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/2008 è incompatibile la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 chilometri. Tale incompatibilità si estende anche alle zone sismiche di seconda categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.â€Â |
 Art. 2 |
 Idem |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
Idem |
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IL FUNZIONARIO |
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IL DIRIGENTE |
Dott.ssa Anna Caporale |
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Dott. Giovanni Giardino |
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