Sta ricevendo giustamente molta attenzione il referendum “anticasta†della Sardegna che tra le altre cose colpisce le indennità dei consiglieri regionali che – va detto – in quella Regione sono molto più alte di quelle abruzzesi.
Non entro nel merito del complesso dei quesiti referendari sardi che non conosco bene e magari neanche condivido, ma mettere in luce un aspetto relativo sicuramente a quello che ha fatto da traino alla consultazione.
Vorrei far presente che in Abruzzo non è possibile promuovere un referendum sul trattamento economico dei consiglieri, cosa che altrimenti avrei già fatto.
La ragione è semplice e nascosta nelle pagine dello Statuto regionale approvato nel 2006 e pubblicato sul BURA n.1 del 10 gennaio 2007.
Il ceto politico abruzzese ha blindato il proprio trattamento economico con un uso assai sottile delle norme statutarie.
Infatti l’articolo 76 che si intitola “i limiti del referendum abrogativo†include tra le materie che non possono essere oggetto di richiesta “le leggi previste dal Titolo IIâ€.
Il Titolo II riguarda il Consiglio Regionale e al comma 4 dell’articolo 30 recita: “Le indennità del Consigliere sono stabilite con leggeâ€.
Quindi in Abruzzo non è possibile promuovere referendum contro le leggi relative alle indennità dei consiglieri. La casta abruzzese – nel mentre fingeva asperrimi scontri – si è dimostrata molto furba e lungimirante nel salvaguardare i propri privilegi.
Faccio presente che una cosa è inserire nello Statuto il principio che comunque a chi svolge un compito così impegnativo va garantita un’indennità , altra è impedire che il popolo possa mettere in discussione e abolire trattamenti economici che sono ben superiori a quelli che ricevono docenti universitari o primari ospedalieri.
Ovviamente il Consiglio regionale potrebbe modificare lo Statuto e in settimana depositerò una proposta in tal senso anche se ho seri dubbi che trovi il sufficiente consenso in aula.
Maurizio Acerbo, consigliere regionale PRC
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ECCOVI LE NORME DELLO STATUTO:
Art. 76
I limiti del referendum abrogativo
1. La richiesta di referendum abrogativo non può avere ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal Titolo II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e gli atti che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari.
2. Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio.
 TITOLO II – IL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 30
I diritti del Consigliere
1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, secondo le modalità previste dal Regolamento, che fissa termini tassativi per le risposte dell’Esecutivo.
2. I Consiglieri, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. Ai medesimi fini la Regione assicura l’accesso dei Consiglieri agli atti e documenti in possesso di società a partecipazione regionale. L’obbligo di mantenere la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere.
3. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.
4. Le indennità del Consigliere sono stabilite con legge.
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