UNA LEGGE REGIONALE PER FERMARE I SINDACI-ATTILA
Segnalo che sulla spinta dell’indignazione per la strage dei tigli di Francavilla abbiamo approvato una norma in Consiglio regionale che può essere usata per fermare altri novelli Attila.
Credo che possa essere uno strumento di autodifesa utile.
E’ un peccato che sia entrata in vigore il giorno dopo il taglio degli ultimi tigli di Viale Nettuno.
Non solo a Francavilla ma anche in altre città abruzzesi (vedi recentemente Pescara e Spoltore) abbiamo visto all’opera gli impulsi distruttivi dei nostri amministratori e progettisti che sembrano impegnati in una sorta di guerra non dichiarata contro il risicato patrimonio arboreo urbano.
Nel mese di gennaio 2013 è stata approvata la legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani†(n. 10 del 134 gennaio 2013, GU n. 27 dell’1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013).
Lo scopo della legge regionale è evitare che nelle more dell’attuazione (cioè del censimento degli alberi sottoposti a protezione) continui la strage.
Sappiamo che si tratta di una forzatura rispetto agli enti locali ma la vicenda di Francavilla dimostra che nelle more dell’attuazione della legge nazionale ci sono sindaci che continuano indisturbati a tagliare indiscriminatamente alberi.
Approvando questa legge il Consiglio Regionale ha riconosciuto il valore della sacrosanta battaglia condotta dal Comitato “Salviamo gli alberi di V.le Nettuno” di Francavilla.
Maurizio Acerbo, consigliere regionale PRC
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LEGGE REGIONALE 28.05.2013, n. 12
Art. 6
(Tutela del patrimonio arboreo della regione)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l’ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell’art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto  di:
a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
3. L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.
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