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La Regione Abruzzo corre in soccorso di Angelini?

E’ davvero sorprendente la norma partorita dal centrodestra sull’onda dell’emergenza Villa Pini. Chiodi e Venturoni non hanno per mesi applicato la legge regionale 32 del 2007 consentendo alla famiglia Angelini di giocare con la vita dei suoi dipendenti.

Nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale Venturoni aveva annunciato che la maggioranza avrebbe approvato una norma più precisa.

In realtà la norma in vigore è più che precisa perchè prevede che la direzione sanità “ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica dei requisiti di accreditamento”. Nel caso di Villa Pini non ce ne sarebbe bisogno perchè da mesi i dipendenti e i sindacati si rivolgono alla Regione denunciando il mancato pagamento degli stipendi che è appunto una delle cause di “revoca dell’accreditamento” (comma 5 art.7) essendo un clamoroso caso di “mancata applicazione del CCNL di categoria”.

Secondo la legge in vigore, non applicata dalla giunta Chiodi e dall’assessore ai proclami Venturoni, la Direzione Sanità diffida il rappresentante legale della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un lasso di tempo che andrà determinato nell’atto di diffida e che non può comunque superare i sessanta giorni. Allo scadere del termine se permane la situazione la Giunta Regionale delibera la revoca dell’accreditamento.

Nulla di tutto questo è stato fatto dalla giunta Chiodi e adesso se ne vengono in Consiglio con una norma che invece della revoca prevede la “sospensione” dell’accreditamento e che consente ad Angelini di prendere per fame i dipendenti ancora per 9 mesi.

Faccio notare che la nuova norma targata PDL introdurrà nella sanità privata una situazione anomale perchè sarà sancito da una legge regionale che i dipendenti si possono pagare ogni tot mesi e non come prevede

 

Rifondazione Comunista aveva imposto nel 2007 quel comma proprio per contrastare il tradizionale metodo di Angelini di affamare i lavoratori per scatenarli sotto i palazzi della Regione in difesa dei suoi interessi non proprio nobili.

 

il CCNL vigente per la sanità privata all’art.67 che dispone che “la retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese”.Un intervento lgislativo poteva essere utile, sebbene ultroneo, per specificare che il mancato pagamento degli stipendi è un caso di mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro!

O comunque per rafforzare la norma vigente non per per fare un Lodo Verì a favore di Angelini.

Maurizio Acerbo, consigliere regionale PRC

 

la mia prima interrogazione sul caso Villa Pini:

http://www.maurizioacerbo.it/blogs/?p=248

 

l’ultima interpellanza:

http://www.maurizioacerbo.it/blogs/?p=372#more-372

 

 

IL TESTO DELLA LEGGE VIGENTE:

 

 

ARTICOLO 7

Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento

istituzionale

1. La Direzione Sanità regionale ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale sia nei casi di accreditamento subordinati all’esecuzione della prescrizione, sia nel corso del quinquennio di validità dell’accreditamento come anche nella fase di rinnovo dell’accreditamento istituzionale avvalendosi di gruppi ispettivi di lavoro nominati ai sensi della L.R. 31.10.1991, n. 66: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 maggio 1983, n. 25 recante: Disciplina del Servizio ispettivo e del Collegio dei revisori delle ULSS.

2. L’esito delle verifiche effettuate deve essere comunicato entro quindici giorni al rappresentante legale della struttura interessata. Qualora venga accertata la perdita dei requisiti per l’accreditamento, la Direzione Sanità diffida il rappresentante legale della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un lasso di tempo che andrà determinato nell’atto di diffida e che non può comunque superare i sessanta giorni.

3. Allo scadere del termine di cui al comma 2, qualora non siano stati

apportati gli adeguamenti previsti o non si ritengano adeguate le

giustificazioni addotte dal rappresentante legale della struttura, la Giuntae degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti in caso di perdita dei requisiti essenziali di cui al precedente comma 2, lett. d) dell’art. 6;

regionale delibera:

a) la revoca dell’accreditamento

b) il declassamento del livello di accreditamento e di ridefinizione dei

relativi accordi contrattuali fino a quando non siano rimosse le cause

transitorie e contingenti di perdita di requisiti comunque diversi da quelli

sopra indicati.

4. Le strutture alle quali sia stato revocato l’accreditamento istituzionale,

possono presentare nuova istanza secondo la procedura di cui al comma 2,

lett. b) dell’art. 6.

5. La revoca dell’accreditamento istituzionale viene altresì disposta nei seguenti casi:

a) sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 5;

b) erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo

contrattuale, di prestazioni Рdelle quali ̬ comunque vietata la

remunerazione – eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma

preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso;

c) la violazione degli standard qualitativi e quantitativi di personale,

uguali per le strutture pubbliche e private, così come definiti nel manuale

di autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 4, in conformità alle previsioni del DM sanità 13.9.88, n. 710800, nonché la mancata applicazione del CCNL di categoria.

 

la lotta dei dipendenti continua:  http://www.youtube.com/watch?v=BJ-LRAP_Vw0

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