In realtà la norma in vigore è più che precisa perchè prevede che la direzione sanità “ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica dei requisiti di accreditamento”. Nel caso di Villa Pini non ce ne sarebbe bisogno perchè da mesi i dipendenti e i sindacati si rivolgono alla Regione denunciando il mancato pagamento degli stipendi che è appunto una delle cause di “revoca dell’accreditamento” (comma 5 art.7) essendo un clamoroso caso di “mancata applicazione del CCNL di categoria”.
Secondo la legge in vigore, non applicata dalla giunta Chiodi e dall’assessore ai proclami Venturoni, la Direzione Sanità diffida il rappresentante legale della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un lasso di tempo che andrà determinato nell’atto di diffida e che non può comunque superare i sessanta giorni. Allo scadere del termine se permane la situazione la Giunta Regionale delibera la revoca dell’accreditamento.
Nulla di tutto questo è stato fatto dalla giunta Chiodi e adesso se ne vengono in Consiglio con una norma che invece della revoca prevede la “sospensione” dell’accreditamento e che consente ad Angelini di prendere per fame i dipendenti ancora per 9 mesi.
Faccio notare che la nuova norma targata PDL introdurrà nella sanità privata una situazione anomale perchè sarà sancito da una legge regionale che i dipendenti si possono pagare ogni tot mesi e non come prevede
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Rifondazione Comunista aveva imposto nel 2007 quel comma proprio per contrastare il tradizionale metodo di Angelini di affamare i lavoratori per scatenarli sotto i palazzi della Regione in difesa dei suoi interessi non proprio nobili.
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O comunque per rafforzare la norma vigente non per per fare un Lodo Verì a favore di Angelini.
 
la mia prima interrogazione sul caso Villa Pini:
http://www.maurizioacerbo.it/blogs/?p=248
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l’ultima interpellanza:
http://www.maurizioacerbo.it/blogs/?p=372#more-372
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IL TESTO DELLA LEGGE VIGENTE:
 
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istituzionale
1. La Direzione Sanità regionale ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale sia nei casi di accreditamento subordinati all’esecuzione della prescrizione, sia nel corso del quinquennio di validità dell’accreditamento come anche nella fase di rinnovo dell’accreditamento istituzionale avvalendosi di gruppi ispettivi di lavoro nominati ai sensi della L.R. 31.10.1991, n. 66: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 maggio 1983, n. 25 recante: Disciplina del Servizio ispettivo e del Collegio dei revisori delle ULSS.
2. L’esito delle verifiche effettuate deve essere comunicato entro quindici giorni al rappresentante legale della struttura interessata. Qualora venga accertata la perdita dei requisiti per l’accreditamento, la Direzione Sanità diffida il rappresentante legale della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento ovvero a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un lasso di tempo che andrà determinato nell’atto di diffida e che non può comunque superare i sessanta giorni.
3. Allo scadere del termine di cui al comma 2, qualora non siano stati
apportati gli adeguamenti previsti o non si ritengano adeguate le
giustificazioni addotte dal rappresentante legale della struttura, la Giuntae degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti in caso di perdita dei requisiti essenziali di cui al precedente comma 2, lett. d) dell’art. 6;
regionale delibera:
a) la revoca dell’accreditamento
b) il declassamento del livello di accreditamento e di ridefinizione dei
relativi accordi contrattuali fino a quando non siano rimosse le cause
transitorie e contingenti di perdita di requisiti comunque diversi da quelli
sopra indicati.
4. Le strutture alle quali sia stato revocato l’accreditamento istituzionale,
possono presentare nuova istanza secondo la procedura di cui al comma 2,
lett. b) dell’art. 6.
5. La revoca dell’accreditamento istituzionale viene altresì disposta nei seguenti casi:
a) sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 5;
b) erogazione per due annualità , nel periodo di validità dell’accordo
contrattuale, di prestazioni – delle quali è comunque vietata la
remunerazione – eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma
preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso;
c) la violazione degli standard qualitativi e quantitativi di personale,
uguali per le strutture pubbliche e private, così come definiti nel manuale
di autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 4, in conformità alle previsioni del DM sanità 13.9.88, n. 710800, nonché la mancata applicazione del CCNL di categoria.
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la lotta dei dipendenti continua:Â Â http://www.youtube.com/watch?v=BJ-LRAP_Vw0
[…] Regionale. Non c’era bisogno di nuove norme, ma di applicare quelle esistenti come spiego nel precedente post. Chiodi e Venturoni non hanno per mesi applicato la legge regionale 32 del 2007 consentendo alla […]